FALLIMENTI E CONCORDATI PREVENTIVI
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FALLIMENTI E
CONCORDATI PREVENTIVI
2) Per ovviare al suddetto pericoloso scollamento tra fase di alienazione e fase di purgazione dei gravami, alcuni tribunali affidano ad un notaio, che appare il professionista più specializzato in materia, la redazione del decreto di trasferimento, la purgazione dei gravami insistenti sui beni venduti, la registrazione ed la trascrizione del provvedimento giudiziario di trasferimento firmato dal giudice delegato stesso, al pari di quanto accade abitualmente nelle esecuzioni immobiliari quando il giudice dell’esecuzione delega il notaio alla sola redazione del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. La delega al notaio in questa veste può avvenire sia su richiesta del curatore, ai sensi dell’art. 104-ter, 3° comma, l.f., sia su iniziativa del giudice, ai sensi dell’art. 107, 2° comma, l.f. in combinato disposto con l’art. 591-bis c.p.c.
3) Anche la fase di liquidazione dei beni del fallito può essere delegata al notaio, il quale può agire alternativamente:
a) quale ausiliario del curatore, ai sensi dell’art. 104-ter, 3° comma. l.f.: nel programma di liquidazione si può prevedere la nomina del notaio quale ausiliario alla vendita; il notaio delegato, al pari di quanto accade nelle vendite immobiliari delegate ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., provvede pertanto a redigere l’avviso di vendita ed il testo della pubblicità, tiene la gara basata su un sistema di offerte in aumento, e provvede all’aggiudicazione dei beni a colui che risulterà essere il maggiore offerente; il trasferimento del bene, a seguito dell’integrale pagamento del prezzo, potrà aversi con decreto di trasferimento, se espressamente previsto, ovvero con atto notarile redatto dallo stesso notaio che ha proceduto alla vendita.
b) quale sostituto del giudice, ai sensi dell’art. 107, 2° comma, l.f.: il curatore può chiedere al giudice di procedere lui stesso alla vendita invece di lasciarla affidata al curatore istante. In tale ipotesi il giudice può delegare la vendita, a lui richiesta, ad un notaio di sua fiducia ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c.